Oggi rispondiamo ad alcuni quesiti legati ai permessi lutto.
Quanti giorni spettano?
Al personale docente e ATA spettano, per ogni evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito anche non continuativi.
I 3 giorni sono un diritto per il docente, per cui l’amministrazione è tenuta a concederli a domanda.
Per chi spettano?
“I permessi spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado”.
Nel dettaglio:
- coniuge;
- parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli).
- affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
- conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.
Come usufruirne?
I 3 giorni possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Il Contratto (art.15 comma 1) non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire i tre giorni, per questo motivo l’Aran ha fornito indicazioni in merito
Un’indicazione in merito è stata fornita dall’Aran che ha così risposto:
L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.
