Permessi per lutto… tutto quello che c’è da sapere

Oggi rispondiamo ad alcuni quesiti legati ai permessi lutto.

Quanti giorni spettano?

Al personale docente e ATA spettano, per ogni evento luttuoso, 3 giorni di permesso retribuito anche non continuativi.

I 3 giorni sono un diritto per il docente, per cui l’amministrazione è tenuta a concederli a domanda.

Per chi spettano?

“I permessi spettano per la perdita del coniuge, dei parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado”.

Nel dettaglio:

  • coniuge;
  • parenti entro il secondo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): genitori, figli naturali, adottati o affiliati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali (figli dei figli).
  • affini di primo grado (per i quali non occorre il requisito della convivenza): suoceri, generi e nuore;
  • conviventi stabili: a condizione che la convivenza risulti da certificazione anagrafica.

Come usufruirne?

I 3 giorni possono essere fruiti anche in maniera non continuativa. Il Contratto (art.15 comma 1) non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire i tre giorni, per questo motivo l’Aran ha fornito indicazioni in merito

Un’indicazione in merito è stata fornita dall’Aran che ha così risposto:

L’ art. 15, comma 1, alinea II^ del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola che disciplina i permessi retribuiti per lutto, seppure non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo.

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