Ogni docente di ruolo durante l’anno scolastico ha diritto, oltre ai 3 giorni di permesso, anche a 6 giorni di ferie.

di Vito Carlo Castellana

L’argomento è disciplinato dal CCNL agli artt. 13 e 19 del CCNL 2006/09, ma anche dalla legge di stabilità 24/12/2012, n. 228 che dal 1 settembre 2013 va a disapplicare alcune norme contrattuali.

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, a 32 giorni di ferie. I docenti neo-assunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie, che diventano 32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato.

Le ferie devono essere fruite durante il periodo di sospensione dell’attività didattica. Anche durante la rimanente parte dell’anno scolastico è possibile per i docenti ottenere 6 giorni a condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, sostanzialmente trovandosi le sostituzioni.

La concessione dei 6 giorni di ferie durante l’anno scolastico, può essere accordata anche con oneri per lo stato, solo per motivi personali e/o familiari (art 15, comma 2 del CCNL). Di fatto quindi i docenti hanno, pertanto diritto 9 giorni.

Il dirigente scolastico in tal modo non ha di fatto potere discrezionale.

I docenti con incarico a tempo determinato hanno diritto alla fruizione di 30 giorni di ferie (32 dopo tre anni di servizio a qualsiasi titolo prestato) in proporzione al servizio prestato. La legge n. 135 del 7 agosto 2012, meglio conosciuta come “spending review”, tra le altre norme, ha imposto il divieto di monetizzare le ferie per i dipendenti del pubblico impiego. Tale norma si è rivelata inapplicabile per i precari della scuola, data l’impossibilità di poter richiedere ferie durante l’anno scolastico, pertanto il governo è intervenuto nuovamente in merito con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012, ed in particolare con gli articoli 54, 55 e 56.

L’articolo 54 recita “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività lavorative. Durante la rimanente parte dell´anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative…..”, il tutto in palese contrasto con il CCNL. All’articolo 55 invece si dice che rispetto al divieto di monetizzare le ferie per il personale del pubblico impiego, “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, l’art. 56 recita che tutte le norme contrattuali in contrasto con i precedenti articoli vengono disapplicate dal 1 settembre 2013. Pertanto dall’a.s. 2012/2013 è entrato a pieno regime quanto stabilito dal governo Monti ed in particolare ai 30/32 giorni di ferie spettanti ai precari, vengono sottratti tutti i giorni di sospensione delle lezioni, solo la differenza viene monetizzata.

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