Nella domanda di mobilità c’è una riga in cui si far riferimento alla partecipazione agli esami di Stato. Alcuni tendono erroneamente ad indicare diverse partecipazioni agli esami senza considerare che in realtà questa casella andrebbe utilizzata solo in casi particolari.
Cosa dice la norma
“Per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al DPR 23/7/1998 n. 323, fino all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame, si attribuisce 1 punto“.
Da questo si può desumere che la partecipazione agli esami di stato svolta dopo l’anno scolastico 2000/2001 non attribuisce alcun punteggio.
