Ancora valido ed in vigore, anche se questo è l’ultimo anno, il contratto sulla mobilità territoriale e professionale dei docenti.
Vediamo nel dettaglio chi sono i docenti interessati dal VINCOLO TRIENNALE
Sono interessati dal vincolo triennale i docenti che si trovano in una delle condizioni previste nell’art.2 comma 2, nello specifico docenti, di qualunque ordine e grado di istruzione, soddisfatti nel movimento volontario (trasferimento, passaggio di cattedra , passaggi odi ruolo) in seguito a preferenza analitica su scuola, oppure, per la mobilità professionale e per il trasferimento in altra tipologia di posto, anche in seguito a preferenza sintetica nel comune di titolarità.
Questi docenti sono obbligati a rimanere per un triennio nella scuola assegnata e non potranno partecipare alla mobilità volontaria per i successivi tre anni scolastici, a decorrere dall’anno scolastico per il quale hanno ottenuto il movimento richiesto.
Sono esonerati da tale vincolo temporale:
• docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art. 13 del CCNI;
• docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, diversa dalla scuola nella quale hanno il diritto al rientro con precedenza
