Il calcolo della continuità nelle graduatorie interne per il personale docente

Il CCNL 2025/26 che ricordiamo avrà durata triennale, ha modificato notevolmente il calcolo del punteggio della continuità rispetto al precedente contratto.

Alcuni portali dei vari registri elettronici utilizzati nelle scuole hanno pubblicato una scheda di individuazione docenti sovrannumerari errata, soprattutto nella parte concernente la continuità didattica. Proprio l’O.M. concernente la mobilità ha chiarito come vada calcolato il punteggio all’art. 3 comma 21

“Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio: – l’attribuzione del punteggio di continuità didattica di cui all’allegato 2, tabella A1), lettera C), del CCNI 2025 prescinde dalla maturazione del triennio; – entro il triennio, la continuità didattica viene valutata, come nella mobilità a domanda, punti 4 per ogni anno di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità o di incarico triennale prestato senza soluzione di continuità.”

Questo vuol dire che per i primi tre anni di permanenza in una scuola si assegnano 4 punti ad anni, per il quarto e il quinto anno si assegnano punti 5 e dal sesto anno in poi punti sei.

Quando si perde la continuità?

Una delle voci che spesso gira tra gli insegnanti è che si perde la continuità anche solo presentando domanda di mobilità: non è così! La continuità si perde quando, presentata domanda volontaria di trasferimento, lo si ottiene, oppure in caso di ottenimento dell’assegnazione provvisoria. La si perde anche quando ci si sposta da posto di sostegno a posto comune o viceversa, o si effettua un passaggio di ruolo, anche all’interno della stessa scuola.

Quando non si perde?

Non si perde in caso di:

  • domanda condizionata
  • domanda di trasferimento, per la scuola primaria, da posto lingua a posto comune e viceversa nell’ambito dello stesso circolo di titolarità
  • domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nell’ottennio di diritto alla precedenza
  • Utilizzazione

La continuità non si perde con la sola presentazione della domanda di mobilità

Come già detto in precedenza, non si perde la continuità con la sola presentazione della domanda di mobilità, se questa non viene soddisfatta.